Art. 10 del Regolamento di Attuazione 46/R
Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune
1. Il comune provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 in quanto provenienti da edifici o insediamenti residenziali. Per il rilascio dell'autorizzazione il comune si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 abitanti equivalenti (AE).
2. I comuni competenti trasmettono ad ARPAT, per via telematica o mediante sistemi di interoperabilità, copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nella banca dati del SIRA.
Art. 14 del Regolamento di Attuazione 46/R
Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA
1. Ai sensi dell’articolo 124, comma 8 del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, di cui all'articolo 10 e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o in base a quanto disposto dall’articolo 10, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.
2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all’ ARPAT che provvede per quanto di competenza.