Descrizione
Tipologia
Numero protocollo
Formati disponibili
- .doc
- .odt
Licenza d'uso
Ufficio responsabile
Documenti
Ulteriori informazioni
Descrizione aggiuntiva
Paesaggio - Procedure in ambito paesaggistico
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Che cos'è
L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004), ai sensi del quale i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1). Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. L'interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è il Comune, a cui fa capo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso a Costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale degli interventi fatte salve le fattispecie inquadrabili prima del 12 maggio 2006 (D.D. n. 498 del 04/04/2014).
Qual'è il periodo di efficacia dell'autorizzazione
L'autorizzazione paesaggistica rilasciata è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4 così come modificato dal DL 70/2011). Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 12/2013). Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio ed alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 106/2014).
Quali sono gli interventi per i quali NON è richiesta l’autorizzazione paesaggistica:
- L'art. 149 elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, quali: a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, c. 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. - Non sono, altresì, soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere indicate nell'allegato "A" del DPR 31/2017, nonchè quelli indicati all'art. 4 del medesimo decreto.
Tabella sinottica: interventi realizzabili senza autorizzazione paesaggistica
Come si ottiene
A)Autorizzazione paesaggistica procedura ordinaria Ai sensi dell'articolo 146 del DLgs 42/2004
Modalità di richiesta
La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata, in via telematica, dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Tempi
Il Responsabile del procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio e, nel caso in cui l’intervento risulti irrilevante, darne comunicazione all'interessato. Nel caso in cui, invece, sia valutata la rilevanza paesaggistica dell’intervento, l’istanza verrà trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici. La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio - assenso, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i..
Informazioni
Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o del relativo diniego. L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. L'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie. La sua richiesta deve essere presentata a corredo del titolo edilizio. Rispetto alla presentazione dell’attività edilizia libera la richiesta di autorizzazione paesaggistica sarà inoltrata preliminarmente fino all’attivazione dei procedimenti informatici con la Soprintendenza. Documenti da presentare La richiesta di autorizzazione paesaggistica ORDINARIA dovrà essere presentata tramite PEC (comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it) compilando il modulo del Comune di Magliano in Toscana "Vincolo paesaggistico - Autorizzazione" (consulta la sezione "Modulistica" sottostante) e dovrà essere correlata dalla seguente documentazione:
-Modulo di richiesta, debitamente compilato
-Marca da bollo per deposito €16,00
-Marca da bollo per rilascio € 16,00
-Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria (Da corrispondere secondo le indicazioni riportate alla pagina "Pratiche edilizie – Portale on line")
-Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell'immobile interessato
-Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate)
-Elaborati grafici relativi allo Stato di Progetto (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate)
-Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto
-Relazione tecnica
-Relazione paesaggistica ai sensi del D. P. C. M. 12/12/2005
-Attestazione di conformità alla disciplina urbanistico ed edilizia ( Modello “Dichiarazione conformità urb/ed”)
-Documentazione fotografica in originale, puntuale ed esauriente, con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto
-Modellazione realistica (foto inserimento – render) comprendente un adeguato intorno all’area di intervento, da cui risulti la relazione esistente tra l’intervento in esame e l’oggetto di tutela del vincolo
B)Autorizzazione paesaggistica procedura semplificata Ai sensi dell'articolo 11 del DPR 31/2017 (per interventi di lieve entità)
Iter procedimento semplificato
Modalità di richiesta
La richiesta di autorizzazione paesaggistica mediante procedimento semplificato deve essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora si intendano realizzare opere esterne di lieve entità ai sensi del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, in zona vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Tempi
Il Responsabile del procedimento ha 20 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta trasmessa in via telematica, per effettuare gli accertamenti e le valutazioni istruttorie ed acquisire, eventualmente, il parere della Commissione per il Paesaggio, nel caso in cui l'intervento risulti irrilevante verrà comunicato all'interessato. Il Comune verifica preliminarmente, durante i 20 giorni sopra indicati, la conformità dell’intervento progettato alle prescrzioni d'uso del Piano Paesaggistico. All'occorrenza, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, verranno richieste le integrazioni documentali ed i chiarimenti indispensabili, che dovranno essere forniti entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta richiesta. Il procedimento resterà sospeso fino alla scadenza di suddetto termine o alla ricezione della documentazione di cui sopra. Decorso inutilmente il termine assegnato l'istanza è dichiarata improcedibile. Nel caso in cui sia valutata la rilevanza paesaggistica dell'intervento, l'istanza verrà trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La Soprintendenza ha il termine tassativo di 20 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato si forma il silenzio - assenso, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i.. L'Amministrazione comunale adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Soprintendente nei 5 giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente. Il procedimento di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno è regolato dell'art. 7 del D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017.
Informazioni e precisazioni
Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o con il relativo diniego. L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. L'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie. La sua richiesta deve essere presentata o preliminarmente o a corredo del titolo edilizio. Documenti da presentare La richiesta di autorizzazione paesaggistica SEMPLIFICATA dovrà essere presentata tramite PEC (comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it) compilando il modulo del Comune di Magliano in Toscana "Vincolo paesaggistico autorizzazione semplificata" (consulta la sezione "Modulistica"sottostante) e correlata della seguente documentazione:
-Modulo di richiesta ai sensi dell'Allegato C del D.P.R. 31/2017, debitamente compilato
-Marca da bollo per deposito €16,00
-Marca da bollo per rilascio € 16,00
-Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria (Da corrispondere secondo le indicazioni riportate alla pagina "Pratiche edilizie – Portale on line")
-Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell'immobile interessato
-Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate)
-Elaborati grafici relativi allo Stato di Progetto (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate)
-Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto
-Relazione tecnica
-Relazione paesaggistica in conformità all'Allegato D del D.P.R. 31/2017 (Modello scaricabile );
-Attestazione di conformità alla disciplina urbanistico ed edilizia ( Modello “Dichiarazione conformità urb/ed”)
-Documentazione fotografica in originale, puntuale ed esauriente, con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto
C)Accertamento di compatibilità paesaggistica
Fermo restando il principio sancito dall'art. 146, c.4 secondo il quale l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice prevede in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) l'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente anche a seguito della realizzazione degli interventi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; escluse le fattispecie concretatesi anteriormente al 12 maggio 2006;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
A tal proposito è utile sottolineare come la circolare 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbia chiarito i termini indicati dall'art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:
1. per "lavori" si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all'utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;
2. per "superfici utili" si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso;
3. per "volumi" si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici
Modalità di richiesta
La richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo per interventi esterni realizzati, in assenza di autorizzazione, in zona vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualora le opere realizzate siano classificate come interventi assoggettati a SCIA, di cui all'art. 135 della L. R. 65/2014, o a Permesso di Costruire, di cui all'art. 134 della L. R. 65/2014, la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica dovrà essere presentata a corredo della richiesta di attestazione di conformità in sanatoria o di permesso di costruire in sanatoria. Se le opere realizzate sono classificate come interventi di Attività di edilizia libera di cui all'art. 136 della L. R. 65/2014, la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica potrà essere presentata separatamente dal procedimento edilizio.
Tempi
L'Amministrazione comunale si pronuncia sulla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica entro il termine di 180 giorni, previo parere della Commissione per il paesaggio e previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni (dall'arrivo della documentazione presso la sua sede). Il procedimento si conclude con il rilascio dell'atto di accertamento della compatibilità paesaggistica o del diniego. Nel caso di accoglimento della richiesta, ai fini del ritiro dell'atto, dovrà essere presentata attestazione di pagamento della sanzione amministrativa (sanzione paesaggistica) calcolata, ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'Allegato H del Regolamento Edilizio. In caso di diniego l'Ufficio Edilizia provvederà alla trasmissione della documentazione all'Ufficio Abusi Edilizi per l'applicazione delle sanzioni previste.
Documenti da presentare
La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica dovrà essere presentata tramite PEC (comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it) compilando il modulo del Comune di Magliano in Toscana "Vincolo paesaggistico - Autorizzazione" (consulta la sezione "Modulistica") e dovrà essere correlata dalla seguente documentazione:
-Modulo di richiesta, debitamente compilato, con apposizione bollo da € 16,00
-Attestazione di conformità del progetto alla disciplina urbanistica-edilizia
-Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria (Da corrispondere secondo le indicazioni riportate alla pagina "Pratiche edilizie– Portale on line")
-Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell'immobile interessato
-Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate)
-Elaborati grafici relativi allo Stato di Progetto (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate)
-Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto
-Relazione tecnica
-Relazione paesaggistica ai sensi del D. P. C. M. 12/12/2005
-Attestazione di conformità alla disciplina urbanistico ed edilizia ( Modello “Dichiarazione conformità urb/ed”)
-Documentazione fotografica in originale, puntuale ed esauriente, con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto
-Modellazione realistica (foto inserimento – render) comprendente un adeguato intorno all’area di intervento, da cui risulti la relazione esistente tra l’intervento in esame e l’oggetto di tutela del vincolo
Dove Rivolgersi
L’Ufficio per le Autorizzazioni Ambientali è situato a Magliano in Toscana, in Via XXIV maggio n° 9.
Recapiti telefonici: 0564/593427- Responsabile Settore: Arch. Leonardo Bartoli
Recapiti telefonici: 0564/593441 - Responsabile procedimento: Geom. Simone Giusti
Orario di ricevimento personale tecnico: lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 -martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00
Riferimenti normativi -D. Lgs. 42/2004:
-Codice dei beni culturali e del paesaggio;
-D. P. C. M. 12/12/2005;
-D. P. R. 31/2017: procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità;
-Normativa dal sito della Soprintendenza
Altre informazioni utili.
In data 27-03-2015 con DCR 37 è stato approvata la variante al Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico, i cui elaborati e documenti sono cogenti sulla disciplina paesaggistica.
Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs.vo 42/04
-Linee guida-
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non possono essere più rilasciate né autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, né certificazioni di assenza di danno ambientale, intese come atti conclusivi del procedimento sanzionatorio, ma, per le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 del summenzionato decreto legislativo.
L'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori già compiuti rappresenta una sorta di autorizzazione successiva al compimento dell'intervento e può essere richiesta solo nei seguenti casi ( comma 4 dell'art. 167):
a) per lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili, o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per i lavori realizzati con l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria, o manutenzione straordinaria.
Per i lavori elencati nella casistica di cui ai p.ti a), b), e c), se viene accertata la compatibilità paesaggistica delle opere abusivamente realizzate, l'interessato è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui importo va determinato mediante perizia di stima, pari al maggior valore tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
Relativamente a questo accertamento ci si riferisce a criteri estetici e visivi, propri della normativa di tutela del paesaggio, piuttosto che a parametri di tipo edilizio-urbanistico. Il Ministero sostiene infatti che ”la percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica. La non percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza dell’illecito contestato”.
Domanda e corredo documentale
La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica va presentata secondo il modello allegato alla presente. -La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica dovrà essere presentata tramite il portale delle pratiche edilizie del Comune di Magliano in Toscana, correlato dalla seguente documentazione:
-Modulo di richiesta, debitamente compilato;
-Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria – Da corrispondere secondo le indicazioni riportate alla pagina "Pratiche edilizie – Portale on line";
-Marca da bollo € 16,00 per deposito autorizzazione;
-Marca da bollo € 16,00 per rilascio autorizzazione;
-Attestazione di conformità del progetto alla disciplina urbanistica-edilizia;
-Relazione tecnica illustrativa;
-Documenti di identità in corso di validità del richiedente e del tecnico abilitato;
-Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell’immobile interessato;
-Estratti cartografici prodotti in scale adeguate (mappa catastale, IGM, CTR, estratti P.S. e R.U.) con individuazione dell’area di intervento;
-Elaborati grafici relativi allo Stato Legittimo (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate);
-Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate);
-Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto;
-Relazione Paesaggistica conforme al D.P.C.M. 12/12/2005;
-Documentazione fotografica in originale, puntuale ed esauriente con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto.
- Nei casi in cui sia necessario acquisire l’accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere già eseguite e l’autorizzazione paesaggistica per le opere ancora da eseguire le due procedure debbono essere avviate parallelamente in modo tale da rappresentare unitariamente e compiutamente l’intervento edilizio nel contesto paesaggistico. Le opere in corso di esecuzione dovranno essere sospese e l’autorizzazione paesaggistica è condizionata alla positiva conclusione dell’iter dell’accertamento della compatibilità paesaggistica.
Procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica
L’accertamento di compatibilità paesaggistica è subordinato alla verifica positiva di compatibilità degli interventi edilizi eseguiti rispetto alla pianificazione comunale e sovraordinata. Il Settore Tecnico, al momento dell'esame dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, inoltra al richiedente ed al progettista avviso di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990,n. 241.
Il termine per la verifica della compatibilità paesaggistica e quindi per il rilascio del relativo provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale è di 180 giorni dalla richiesta. Entro tale termine deve essere acquisito:
• il parere vincolante della Soprintendenza (reso entro 90 giorni perentori)
In base al comma 4 dell'art. 167 del D.lgs. 42/04, l'Ufficio comunale valuta l'ammissibilità delle domande di accertamento di compatibilità paesaggistica, ne verifica i requisiti formali e procede al controllo del corredo documentale.
Nel caso in cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica sia stato richiesto per fattispecie diverse da quelle indicate dal richiamato art. 167, la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento del Responsabile del settore tecnico che viene comunicato al richiedente e contestualmente al Comando dei VV.UU. per le determinazioni in ordine all’art. 181 del D.Lg.vo 42/04.
Nel caso di richiesta di integrazioni documentali il termine perentorio di 180 giorni di cui all’art. 167 del D.Lg.vo 42/04 è interrotto per un massimo di 90 giorni. La mancata integrazione documentale nel termine indicato comporta l’emissione del provvedimento di rigetto dell’istanza e l’applicazione della fattispecie sanzionatoria prevista. Le domande ammissibili e complete della documentazione richiesta, unitamente al parere della Commissione per il Paesaggio sono inoltrate alla Soprintendenza competente per territorio e contestualmente ne viene data notizia al richiedente.
Qualora la Soprintendenza esprima parere favorevole, Settore Tecnico- Servizio Ambiente comunica all’interessato l’accertata compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati ed irroga la sanzione pecuniaria ai sensi del comma 5 dell’art. 167 del Codice. A seguito dell’avvenuto pagamento della sanzione, il Settore Tecnico- Servizio Ambiente emette il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Nel caso in cui invece la Soprintendenza esprima parere negativo, il Settore TecnicoServizio Ambiente comunica al richiedente l’esito negativo del procedimento e contestualmente ne dà notizia al comando dei VV.UU. ed al Responsabile del Settore per i conseguenti provvedimenti. Se invece l'intervento abusivo non è ritenuto compatibile, la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica viene respinta con la conseguente applicazione della sanzione demolitoria ( ordine di rimessione in pristino a spese del responsabile dell'abuso). In caso di mancato rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica il permesso a costruire in sanatoria non può essere rilasciato e la DIA a sanatoria è priva di efficacia. Le opere relative saranno soggette alla fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 181 del D.Lgs 42/2004.
Determinazione della sanzione pecuniaria
Ai sensi dell’art. 167, c. 5° del D.Lg.vo 42/04, la sanzione pecuniaria è quantificata, mediante perizia di stima, in base al maggiore importo tra il danno ambientale arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
Come è stato espressamente disposto nella suddetta legge, l’accertamento di compatibilità paesaggistica non fa venir meno l’obbligo da parte dell’Autorità competente di irrogare le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, è possibile un accertamento di compatibilità paesaggistica condizionato all’esecuzione di opere di ripristino ambientale.
Una volta accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi, tale accertamento deve essere inviato all’autorità giudiziaria competente ai fini dell’eventuale estinzione del reato penale.
All’autorità giudiziaria competente deve essere anche inviata l’attestazione dell’avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 181, comma 1-quinquies del D.lgs 42/2004. Per quanto riguarda, poi, gli aspetti penali, si fa presente che l’autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico, qualora accerti l’esistenza di opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, deve, tramite i propri responsabili, effettuare, senza ritardo denuncia all’autorità competente, ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale, per la verifica dell’eventuale violazione dell’art. 734 del Codice Penale e dell’art. 181 del D.lgs 42/2004.
Secondo l’art. 167 del D.lgs 42/2004, le sanzioni amministrative di natura paesaggistica si applicano a tutte le ipotesi di “violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte terza” del D.lgs 42/2004, ovvero nell’ipotesi di interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa.
Il procedimento sanzionatorio spesso prende avvio da una segnalazione di presunto abuso ambientale, presentata o dalle autorità cui spetta la vigilanza sul territorio, quali ad esempio la Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, ecc., ovvero da singoli privati o, ancora, da associazioni; può però essere avviato anche d’ufficio, a seguito di sopralluoghi oppure a seguito di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica secondo l’art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Se il trasgressore non ottempera nel termine fissato all’ordinanza di rimessione in pristino, l’autorità procedente “provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota spese” (art. 167, comma 3 del D.lgs 42/2004). Laddove l’autorità procedente non provveda d’ufficio, provvede il direttore regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali competente, su richiesta della medesima autorità procedente ovvero, “decorsi 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi 30 giorni, procede alla demolizione”. Laddove, invece, il trasgressore non ottemperi ad una sanzione pecuniaria, l’ente procedente procederà alla riscossione coattiva della somma secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Altro